Art. 4.
(Piano nazionale delle aree montane).

      1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo

 

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economico e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».
      2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
      3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.